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Studio Legale

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​STUDIO LEGALE MOSSUTO

​Serietà.Professionalità.Efficienza.

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Consulenza e attività per il riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali

Assistenza durante la risoluzione stragiudiziali delle controversie : Rinunce e Transazioni ex art.2113 cod.civ.

Partecipazione alle udienze e ad ogni attività connessa

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Risoluzione del contenzioso in fase di conciliazione in sede sindacale o amministrativa

Organizzazione dei corsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex dlgs n 81/2008

Consulenza relativa alla gestione del rapporto di lavoro e alle sue problematiche: mansioni,retribuzione, potere disciplinare del datore di lavoro, procedura per irrogazione delle sanzioni, c.d. controlli a distanza, trasferimento, distacco ex art. 30 D.Lgs n.276/2003, diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda ex art.2112 c.c.,ecc.
 

 

AVVOCATO GIUSEPPE MOSSUTO

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Studio Legale Mossuto con sedi in Napoli, Corso Umerto I 179 e Polla (SA), in via Campo San Giovanni, specializzato in Diritto del Lavoro e Previdenza, assicura ai propri assistiti strumenti e soluzioni per il contenzioso tra lavoratori e datori di lavoro, datori di lavoro ed enti terzi (Ispettorato Territoriale del Lavoro ITL, INPS, INAIL).

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ANTONIO PAROLA

Penale

NICOLA AMENDOLA

Consulente del lavoro

STEFANO BASSETTI

Sicurezza sul lavoro

Avvocato penalista

Consulente del lavoro specializzato in

Esperto nella sicurezza sul lavoro




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MISURE RIGUARDANTI RAPPORTI DI LAVORO CONTENUTE NEL
DECRETO LEGGE n. 34/2020​

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CARTA DOCENTI DA 500 € RICONOSCIUTI ANCHE AI SUPPLENTI

 

l Tribunale di Padova, con sentenza n. 84/24, ha accertato il diritto del docente con contratto a tempo determinato a vedersi riconosciuta la c.d. Carta Docente di € 500.00 per gli anni scolastici durante i quali ha svolto le supplenze.

Il ricorrente, docente con successivi contratti a tempo determinato sino al termine delle lezioni, per mezzo dell'assistenza dell'avv. Giuseppe Mossuto adiva il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il beneficio economico afferente alla carta docenti.

Il Giudice ha ritenuto che la formazione e l'aggiornamento del docente non può che essere considerata identica sia per i docenti assunti a tempo indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato e, disapplicando la normativa vigente nella parte in cui limita l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, ha accolto la domanda introdotta con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Mossuto e condannato il MIUR a versare in favore della parte ricorrente, la somma spettante a titolo di Carta Docente per gli anni di supplenza.

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PROROGHE E RINNOVI DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

 

L'art.47 della "Legge di Bilancio 2021" differisce al 31 marzo 2021 il termine entro il quale sarà possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni
contenute all'art. 19 co. 1 del D.Lgs n. 81 del 2015 e smi.
In particolare, la norma contenuta all'art.47 consente, limitatamente al settore privato il rinnovo o la proroga della scadenza dei contratti a termine per un periodo massimo di dodici mesi mediante un atto da adottarsi entro il 31 marzo 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 dicembre 2020) anche in assenza delle "causali" previste dall'art. 19 co.1 del D.Lgs n. 81 del 2015.
Gli altri limiti concernenti la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato vengono confermati dalla norma transitoria di cui all'art.47 , con la conseguenza che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore), per effetto di un contratto o di una successione di contratti non potrà eccedere i ventiquattro mesi.
La disciplina derogatoria è limitata ad un solo rinnovo o proroga.
Tuttavia, una nota interpretativa resa dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Prot. 713 del 16 sett 2020) ha chiarito che precedenti rinnovi o proroghe non costituiscono cause ostative al ricorso all'ulteriore rinnovo o proroga prevista dall'art.47.
La norma transitoria in oggetto consente altresì che: la proroga sia in deroga al numero massimo di proroghe previsto dalla normativa generale e che il rinnovo possa essere stipulato anche senza il rispetto dei termini dilatori minimi previsti tra una scadenza e un rinnovo ("sistema stop and go").

 

PRECLUSIONI E SOSPENSIONI DELLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO​

 

Dai commi 9 a 11 dell'art. 8 del D.L. n. 41/2021 deriva la proroga del termine finale relativo sia alla sospensione delle procedure di licenziamento collettivo sia alle norme transitorie che escludono per i datori di lavoro la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Tale termine viene prorogato dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, ovvero fino al 31 ottobre 2021 nel caso di datori di lavoro appartenenti ai settori per i quali possano trovare applicazione solo gli assegni ordinari o gli strumenti di integrazione salariale in deroga.

La norma riprende i casi di esclusione dalla applicazione della disciplina transitoria formulando, altresì, in maniera analitica le ipotesi di cessazione definitiva dell'impresa.

NESSUNA RESTITUZIONE ALL'INPS SE GIA' CONOSCE I REDDITI

 

La vicenda trae origine dalla richiesta, da parte dell'INPS, di pagamento di somme che sarebbero state erogate in misura superiore a titolo di pensione di reversibilità.

Il pensionato, per il tramite dello Studio Legale Mossuto incardinava il giudizio presso il Tribunale di Lagonegro sostenendo l'illegittimità della richiesta di restituzione.

Evidenziando come nessun obbligo di restituzione si può dunque configurare nell'ipotesi in cui il percipiente abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi siano perciò conoscibili dall'INPS, il Giudice del lavoro ha concluso accogliendo il ricorso e dichiarando insussistente il diritto dell'Inps alla ripetizione della somma.

FONDO NUOVE COMPETENZE ESTESO ALLA RICOLLOCAZIONE

 

Le novità apportate dal Decreto Agosto al Fondo Nuove Competenze istituito con il decreto Rilancio,comportano un aumento della dotazione economica fino a 500 milioni e un aumento della operatività per tutto il 2021. Altresì viene estesa la sua funzionalità alla necessità di affrontare un percorso di ricollocazione presso altre aziende,con il fine di valorizzarne la valenza quale strumento di politica attiva di lavoro. L'attività formativa potrà essere erogata dalla stessa impresa che ha inoltrato domanda all'Arpal, a condizione che ciò sia stato previsto nell'accordo collettivo sottoscritto o da sottoscrivere anche a livello aziendale, entro il 31 dicembre 2020.

Le istanze saranno valutate da Anpal che ne determinerà anche l'importo massimo sulla base del costo derivante dalle ore di formazione e le spese previdenziali e assistenziali che saranno sostenute dal datore di lavoro. L'importo riconosciuto sarà effettivamente erogato dall'INPS con scadenza trimestrale.

DATE DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA CIVILE CARTABIA (art. 35 decreto legislativo 149/2022, come modificato dall’art. 1, comma 380, Legge Bilancio 197/2022)​

 

Dal 28.02.2023 (salvo diversamente disposto) hanno effetto tutte le disposizioni della riforma di cui al decreto legislativo 149/2022 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data (28.02.2023).

Sono già in applicazione, a decorrere dall’1.01.2023, le disposizioni di cui agli artt.:

127 (direzione dell’udienza), comma 3 (possibilità di collegamento audiovisivo), C.P.C.;

127-bis (udienza mediante collegamenti audiovisivi) C.P.C.;

127-ter (deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza) C.P.C.;

193 (giuramento del consulente), comma 2 (possibilità del deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale in luogo della fissazione dell’udienza per il suo giuramento), C.P.C.;

nonché le norme di cui al Capo I (degli atti e dei provvedimenti) Titolo V-ter (disposizioni relative alla giustizia digitale) delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, ossia gli artt.:

196-quater (obbligatorietà del deposito telematico)

196-quinquies (dell’atto del processo redatto in formato elettronico)

196-sexies (perfezionamento del deposito con modalità telematiche)

196-septies (copia cartacea di atti depositati telematicamente)

e quella prevista dall’art. 196-duodecies (udienza con collegamenti audiovisivi a distanza)

del medesimo r.g. 18.12.1941, n. 1368 (disp. att. c.p.c.);

e le stesse si applicano anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione.

Dal 28.02.2023 le disposizioni di cui agli artt.:

196-quater (obbligatorietà del deposito telematico)

196-sexies (perfezionamento del deposito con modalità telematiche)

delle disposizione per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (r.g. 18.12.1941, n. 1368) si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.

Dall’1.01.2023, davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni di cui agli artt.:

127 (direzione dell’udienza), comma 3 (possibilità di collegamento audiovisivo), C.P.C.;

127-bis (udienza mediante collegamenti audiovisivi) C.P.C.;

127-ter (deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza) C.P.C.;

193 (giuramento del consulente), comma 2 (possibilità del deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale in luogo della fissazione dell’udienza per il suo giuramento), C.P.C.;

196-duodecies (udienza con collegamenti audiovisivi a distanza) delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (r.g. 18.12.1941, n. 1368);

si applicano anche per i procedimenti civili pendenti a tale data.

Dal 30.06.2023, davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni di cui al Capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (r.g. 18.12.1941, n. 1368), ossia gli artt.:

196-quater (obbligatorietà del deposito telematico)

196-quinquies (dell’atto del processo redatto in formato elettronico)

196-sexies (perfezionamento del deposito con modalità telematiche)

196-septies (copia cartacea di atti depositati telematicamente)

si applicano anche ai procedimenti pendenti a tale data.

Dal 28.02.2023 le norme dei Capi I (delle impugnazioni in generale) e II (dell’appello) del Titolo III (delle impugnazioni) del Libro II (del processo di cognizione) e quelle degli artt.:

283 (provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello) C.P.C.;

434 (deposito del ricorso in appello) C.P.C.;

436-bis (inammissibilità dell’appello e pronuncia) C.P.C.;

437 (udienza di discussione) C.P.C.;

438 (deposito della sentenza di appello) C.P.C.;

si applicano alle impugnazioni proposte successivamente a tale data (28.02.2023).

Dall’1.01.2023 hanno effetto le norme del Capo III (del ricorso per cassazione) del Titolo III (delle impugnazioni) del Libro II (del processo di cognizione) C.P.C. e del Capo IV (del procedimento davanti alla corte suprema di cassazione) - evidentemente del Titolo III (del processo di cognizione) - delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie (r.g. 18.12.1941, n. 1368) e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso già notificato a tale data (1.01.2023).

Sempre dall’1.01.2023, gli artt.:

372 (produzione di altri documenti) C.P.C.;

375 (pronuncia in camera di consiglio) C.P.C.;

376 (assegnazione dei ricorsi alle sezioni) C.P.C.;

377 (fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio) C.P.C.;

380 (deliberazione della sentenza) C.P.C.;

380-bis (procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso) C.P.C.;

380-bis.1 (procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice) C.P.C.;

380-ter (procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza) C.P.C.;

390 (rinuncia) C.P.C.;

391-bis (correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione) C.P.C.;

si applicano anche ai giudizi (di legittimità) introdotti con ricorso (per cassazione) già notificato alla data dell’1.01.2023, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Agli atti di precetto notificati successivamente al 28.02.2023 ai applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e) del medesimo decreto legislativo 149/2022 di riforma civile Cartabia (in pratica, la normativa che, abrogando l’art. 476 c.p.c., modificano gli artt. 475, 478 e 479 c.p.c. in termini di abolizione del “comandiamo” sui titoli esecutivi).

Le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1 (mediatori familiari), e 10, comma 1 (abrogazioni in materia di affiliazione commerciale e arbitrato societario), hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023.

Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13 (albo dei consulenti tecnici), quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal decreto legislativo 149/2022, continuano ad applicarsi gli articoli 15 (iscrizione e permanenza nell’albo) e 16 (domanda d’iscrizione) delle medesime disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 149/2022.

Infine, fino all'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 196-duodecies (udienza con collegamenti audiovisivi a distanza), quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal decreto 149/2022, i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili continuano a essere regolati dal provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia 2 novembre 2020.

L’entrata in vigore del Capo III-quater, rubricato “Del procedimento semplificato di cognizione”, è prevista per il 30 giugno 2023 e le relative disposizioni si applicheranno ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicheranno, invece, le disposizioni anteriormente vigenti (in tal senso, art. 35 d.lgs. n. 149/2022).

 

 

𝗖𝗘𝗥𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 𝟭𝟵 𝗜𝗡 𝗔𝗠𝗕𝗜𝗧𝗢 𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥𝗔𝗧𝗜𝗩𝗢 𝗣𝗨𝗕𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢 𝗘 𝗣𝗥𝗜𝗩𝗔𝗧𝗢

 

Gli artt. 1 e 3 del D.L. n.127/2021 dispongono per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 l' obbligo di possesso - e di
esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro - in cui si svolga l'attività
del medesimo soggetto - sia nel settore pubblico sia nel settore privato.

Le norme poste per il settore pubblico e per quello privato sono in larghissima parte identiche.

Una delle particolarità riguarda i datori di lavoro privati con meno di quindici dipendenti, i quali hanno la facoltà di sostituire provvisoriamente i lavoratori che non possono svolgere la prestazione in quanto inadempienti all'obbligo di possesso - o di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19.

L'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 ai fini dell'accesso viene posto con riferimento a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, presso le amministrazioni pubbliche o presso i datori di lavoro privati, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, con riferimento all'accesso nei luoghi ove devono svolgere le mansioni.

Dal tenore letterale delle norme si evince che non sono configurabili esclusioni nelle ipotesi di lavoro svolto da remoto.

L'esenzione dall'obbligo in questione è per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19.

Il datore di lavoro prevede in via prioritaria, ove possibile, che i controlli siano effettuati - anche a campione - al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individua, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione dell' eventuale violazione degli obblighi (ai fini dell'accesso) di possesso o di esibizione su richiesta del certificato verde COVID-19.

Qualora un lavoratore risultasse inadempiente all'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, il soggetto sarà assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con la conseguente sospensione

della retribuzione o degli altri compensi (comunque denominati).

Per le imprese private con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione nel termine massimo di dieci giorni.

SEGNALAZIONE

 

I legali possono utilizzare l’indirizzo indicato nell’indice Pa dell’Agid se l’amministrazione non ha comunicato il recapito al registro ufficiale del ministero della Giustizia

 Il decreto semplificazioni   ammette che gli avvocati possano attingere all’Ipa quando l’amministrazione a cui devono notificare un atto non ha comunicato la Pec al Reginde.   Si precisa anche che, se nell’Ipa sono indicati più recapiti Pec, l’atto va notificato all’indirizzo primario indicato e ciò vale anche per le articolazioni territoriali delle P.A.. 

 

 

PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE

 

L'art. 17 del D.L. n. 41/2021 differisce dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 il termine finale di applicazione della disciplina derogatoria in materia di rinnovo o proroga dei contratti a termine. 

La novella di cui al comma 1  consente che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di dodici mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a ventiquattro mesi mediante un atto intervenuto entro il 31 dicembre 2021 anche in assenza delle condizioni poste dalla disciplina ordinaria.

La proroga o il rinnovo in deroga del contratto a tempo determinato può avere luogo una sola volta anche qualora fossero stati già stipulati atti di proroga o rinnovo prima del 23 marzo 2021.

Comunicato del 25 giugno 2020

 

JOBS ACT: IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER VIZI FORMALI, L’INDENNITÁ NON PUÓ ESSERE ANCORATA SOLO ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO

 

La Corte costituzionale ha esaminato ieri, 24 giugno 2020, le questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Bari e di Roma con riguardo ai criteri di determinazione dell’indennità da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale (articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2015). In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che è stato dichiarato incostituzionale l’inciso “di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane. Roma, 25 giugno 2020

INVALIDI CIVILI TOTALI: LA LEGGE NON ASSICURA “I MEZZI NECESSARI PER VIVERE”

 

285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella camera di consiglio svoltasi ieri, 23 giugno 2020, esaminando una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino. In attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere quanto segue. Il caso che ha dato origine alla presente decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno. La Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

LICENZIAMENTI BLOCCATI 

 

Nel "Decreto Agosto" il Governo ha elaborato un meccanismo in base al quale la proroga del divieto dei licenziamenti individuali e collettivi per g.m.o viene fatta coincidere con le ulteriori 18 settimane di fruizione della cassa integrazione Covid, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, o di godimento dell'esonero del pagamento dei contributi previdenziali per quattro mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020.

Restano esclusi dal blocco dei licenziamenti di cui sopra : il personale già impiegato nell'appalto e riassunto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'impresa in seguito alla messa in liquidazione, salvo il caso in cui non si proceda ad un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, o da fallimento, i recessi conseguenti ad accordi collettivi aziendali stipulati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tali accordi.

CONTRATTI A TERMINE LIBERI DALLE CAUSALI

Secondo quanto prevede il Decreto Agosto, i contratti a termine, tanto diretti quanto a scopo di somministrazione potranno essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2020 senza applicazione di causali, quali esigenze sostitutive o ragioni straordinarie ed eccezionali.

La legge precisa che il rinnovo o la proroga privi di causali sono consentiti per una sola volta e per una durata massima di 12 mesi.

In merito alla durata complessiva dei rapporti, la norma precisa che restano validi i limiti di durata previsti dalla legge ordinaria con la conseguenza che il rapporto prorogato o rinnovato non può superare i 24 mesi.

La normativa emergenziale considera il 31 dicembre 2020 il termine ultimo entro il quale sarà possibile prorogare o rinnovare senza specificare le causali, il contratto di lavoro a termine che potrà quindi proseguire oltre tale scadenza per un massimo di 12 mesi.

ASSISTENZA

Gli invalidi civili totali di età superiore a 18 anni hanno diritto all'elevazione della pensione fino a 651,51 euro mensili.

Tale importo subisce riduzioni all'aumentare del reddito del percipiente, venendo in ogni caso garantito nella misura di 286.61 euro per redditi compresi tra 8.469,63 euro e 16.982,49 euro annui.

Tra i destinatari dell'intervento, che ha recepito la sentenza della Corte Costituzionale, rientrano anche i sordomuti, i ciechi civili assoluti anche portatori di inabilità al lavoro ex art.2 della Legge n.222/1984, restando esclusi gli invalidi parziali.

Le modifiche, per espressa previsione normativa, avranno effetto retroattivo dal 20 luglio 2020.

Si resta in attesa della circolare esplicativa dell'INPS affinchè venga chiarito se, per beneficiare degli aumenti occorrerà inoltrare apposita istanza oppure il ricalcolo avverrà d'ufficio.

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CONTATTI

Indirizzo Sedi

Napoli: Corso Umberto I,179

 

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